Costi contabilizzati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
I costi contabilizzati sono rilevabili dai Bilanci Consuntivi dell'Ente, anno per anno disponibili al seguente link:
Clicca qui per vedere le informazioni sui Bilanci Consuntivi
Contenuto inserito il 01-04-2019 aggiornato al 01-04-2019