Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
2.3. SERVIZIO RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE
Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
Concessioni per la produzione di energia da fonti idroelettriche;
Promozione e valorizzazione delle politiche energetiche e concessione di contributi;
Attività di verifica degli impianti termici (VIT) degli edifici dei Comuni con meno di 40.000 ab.;
Controllo ed indirizzo tecnico “Arechi Multiservice S.p.A.”;
Autorizzazione impianti produzione energia elettrica da fonti convenzionali;
Installazione impianti radio base potenza antenna sup. a 100 W.;
Protezione civile;
Gestione del personale assegnato al servizio.